STUDIO MILLE

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ASSOCIATI

Fiorenzo Cantova - Manuela Santinato - Nicolas Cantova

ANACI Associazione Amministratori Condominio Italiani     

Avv. edoardo riccioL'ordinanza del 20 gennaio 2014 del Tribunale di Torino merita qualche riflessione.
In essa, come oramai noto, il Tribunale, pronunziandosi con ordinanza, ha ritenuto che in Piemonte la Legge Regionale non può derogare ad una disposizione del Codice Civile. Ha poi ritenuto non applicabile il Regolamento avente natura contrattuale in quanto, come riportato dalla Cassazione, il divieto in esso contenuto di procedere al distacco non sarebbe meritevole di tutela in quanto va, di fatto, ad impedire ad un condomino di risparmiare.

Sul primo punto non si ritiene di soffermarsi eccessivamente in quanto argomento di interesse solo in Piemonte (e forse anche in Emilia Romagna). Va però detto che, in ogni caso, eventuali conflitti tra Leggi (regionale e nazionale) non possono essere risolti dal Giudice ma devono essere rimessi alla Corte Costituzionale. Inoltre si sottolinea che la legge Regionale Piemontese parrebbe non contenere un esplicito divieto al distacco ma, invece, un divieto di dotare l'edificio coimposto da oltre 4 unità immobiliari con un riscaldamento diverso dal centralizzato.

Qualche maggiore attenzione merita il commento del Tribunale alla ormai nota sentenza della Cassazione Civile, Sez. II, 29.09.2011, n. 19893 (peraltro unica).
In essa si legge che “ai fini del distacco dal riscaldamento centralizzato, non osta la natura contrattuale della norma impeditiva contenuta nel regolamento di condominio, poichè questo è un contratto atipico le cui disposizioni sono meritevoli di tutela solo ove regolino aspetti del rapporto per i quali sussista un interesse generale dell'ordinamento. Pertanto il regolamento di condominio, anche se contrattuale, approvato cioè da tutti i condomini, non può derogare alle disposizioni richiamate dall'art. 1138 c.c., comma 4, e non può menomare i diritti che ai condomini derivano dalla legge, dagli atti di acquisto e dalle convenzioni, mentre è possibile la deroga alle disposizioni dell'art. 1102 c.c., non dichiarato inderogabile.

Il che non è ravvisarle, anzi è il contrario, quanto al distacco delle derivazioni individuali dagli impianti di riscaldamento centralizzato ed alla loro trasformazione in impianti autonomi, per un duplice ordine di ragioni: in primo luogo, giacchè proprio l'ordinamento ha mostrato di privilegiare, al preminente fine d'interesse generale rappresentato dal risparmio energetico, dette trasformazioni e, nei nuovi edifici, l'esclusione degli impianti centralizzati e la realizzazione dei soli individuali; in secondo luogo, giacchè la ratio atipica dell'impedimento al distacco, riscontrata dal giudice a quo, non può meritare la tutela dell'ordinamento in quanto espressione di prevaricazione egoistica anche da parte d'esigua minoranza e di lesione dei principi costituzionali di solidarietà sociale”.

L'articolo 1118 comma IV prevede il diritto di distaccarsi a condizione che venga rispettato (tra l'altro) il requisito di non creare “notevoli squilibri”. E' una norma che, eccezionalmente, autorizza un condomino ad intervenire su un servizio comune procurando “danni” (sino alla soglia del notevole) al bene al punto da pregiudicare il corretto svolgimento del servizio stesso. Gli aspetti in gioco sono quindi due: da una parte il diritto al distacco, e dall'altra il diritto dei condomini a non vedersi danneggiato neppure in minima parte il bene comune ed il conseguente servizio.
La Cassazione richiamata nell'Ordinanza ha interpretato la norma quale divieto a risparmiare (ed in quanto tale non meritevole di tutela).
Il regolamento contrattuale però potrebbe essere interpretato nella volontà dei condomini di prevede il divieto di recare danni in assoluto ad un bene comune. Così come può accadere per il decoro o, in un certo senso, per il divieto di destinare l'unità immobiliare ad un uso diverso (dando quindi al palazzo una connotazione esclusivamente residenziale o commerciale).
Si ricordi che la Cassazione ha considerato valida la norma del regolamento avente natura contrattuale che deroga all'articolo 1102 c.c.. La ratio appare essere la stessa: tutelare il bene comune.

In ogni caso, l'amministratore, in presenza di un regolamento contrattuale contenente la clausola indicata, nel caso in cui ricevesse comunicazione di distacco, convochi subito assemblea rappresentando la situazione ai condomini. Siano essi a decidere se negare l'opera o meno. Si ricordi che il condomino dissenziente può, comunque, adire l'Autorità Giudiziaria per ottenere il rispetto del regolamento avente natura contrattuale.