STUDIO MILLE

AMMINISTRATORI CONDOMINIALI ASSOCIATI

Fiorenzo Cantova - Manuela Santinato - Nicolas Cantova

ANACI Associazione Amministratori Condominio Italiani     

claudio belliARBITRO BANCARIO E FINANZIARIO
Collegio di Milano, decisione n. 1282 del 6 marzo 2013

Nel condominio negli edifici ogni condomino, in quanto "cliente", ha diritto di ottenere direttamente dall’istituto di credito la consegna di copia degli estratti conto posto che l'esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l'amministratore del condominio, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti, esclusivi e comuni, inerenti all'edificio condominiale.

Il caso
Un gruppo di condòmini chiedeva all’istituto bancario dell’ente condominiale le “fotocopie dei movimenti bancari e del libretto di risparmio” relativi al conto corrente allo stesso intestato. La richiesta rimaneva priva di riscontro.
I condomini si rivolgevano, pertanto, per il tramite di un’associazione di consumatori, all’ABF per ottenere la suddetta documentazione e precisando di aver chiesto la stessa anche all’amministratore del condominio il quale, tramite il proprio legale, intimava alla banca di non consegnare gli estratti conto ribadendo che i singoli condomini possono chiedere gli estratti conto unicamente all’amministratore, ma non all’istituto di credito.
Replicava quest’ultimo deducendo che “in osservanza della privacy”, gli estratti conto non potevano essere consegnati a persone non intestatarie del conto ritenendo tale solo il condominio nella persona dell’amministratore quale legittimo rappresentante.

La motivazione
L’Arbitrato Bancario Finanziario, rigettando le prospettazioni dell’istituto di credito e dell’amministratore di condominio, confermando il proprio orientamento (ABF, decisione n. 814 del 19 aprile 2011), in adesione alla giurisprudenza di legittimità (secondo cui “l’esistenza di un organo rappresentativo unitario, quale l’amministratore, non priva i singoli partecipanti della facoltà di agire a difesa dei diritti esclusivi e comuni, inerenti all’edificio condominiale” (Cass., 21 gennaio 2010, n. 1011) e di merito (Trib. Salerno 30 luglio 2007: “ogni condomino, in quanto “cliente” […] deve aver diritto di ottenere direttamente dall’istituto bancario la consegna di copia degli estratti conto”), ha affermato che: “Non ha pregio nemmeno l’obiezione della resistente di non poter consegnare i documenti per ragioni di tutela della riservatezza, in quanto, sempre nel medesimo precedente già richiamato, il Collegio ha avuto modo di chiarire che per quanto sia «indubbio che la banca è tenuta a non rivelare a terzi estranei le notizie riservate inerenti ai rapporti con la clientela […] è altrettanto vero che quando la legittimazione del terzo appare certa la banca è tenuta a dare l’informazione richiesta non potendo pretendere che il terzo si rivolga al giudice o, come in questo caso, all’ABF perché la svincoli dal “segreto bancario”.

Si pensi in tal senso alla legittimazione dell’erede verso la banca con la quale il de cuius intratteneva un conto corrente o, ancora, alla legittimazione del curatore verso la banca del fallito. Parimenti il condomino, che si sia legittimato come tale, ha diritto a richiedere le informazioni inerenti al conto corrente bancario del condominio. Il diritto del condomino all’informazione … appartiene alla sua sfera giuridica».